niente-iscrizione-albo-avvocati-rispetto-provvedimento-figliRigettato dal CNF il ricorso di una praticante avvocato alla quale il Consiglio dell’Ordine di La Spezia aveva già precluso l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati per difetto del requisito della condotta irreprensibile.

A seguito della separazione dal marito, la donna non aveva rispettato i provvedimenti del giudice sull’affidamento condiviso della loro figlia minore ed era stata per questo dapprima ammonita per la condotta ostruzionistica agita nei confronti dell’ex marito e, in seguito, condannata a 9 mesi di reclusione per aver portato con sé la figlia in un’altra regione impedendole, di fatto, di vedere il padre.

Il COA motivava il rigetto valutando la condotta oppositiva nei confronti dei provvedimenti giudiziali come non conciliabile, se non in aperto contrasto, con la disciplina positiva e con le regole deontologiche della professione forense.

Decisione confermata dal CNF, con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2016 sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del RDL 27 nov. 1933 n. 1578, tuttora in vigore, secondo il quale ai fini dell’iscrizione all’albo deve sussistere il requisito della condotta irreprensibile. Quest’ultima è da ritenersi invece esclusa in presenza di condotte che incidono negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.

Pertanto, ritenendo la donna “priva di quella serenità di giudizio, di quel metro di obiettività che dovrebbe accompagnare costei durante lo svolgimento della professione”, il CNF ha valutato moralmente apprezzabili, ai fini dell’istanza di iscrizione all’albo, anche le condotte afferenti la sfera privata dell’individuo, sottolineando come sia pacifico in giurisprudenza “che anche i comportamenti della vita privata possano essere valutati dal COA in sede di iscrizione all’albo, oltre che in sede disciplinare”.

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