nessuna-sanzione-assenza-lavoro-per-messaIl lavoratore che non si presenta a lavoro nel turno domenicale per andare a Messa, non può essere licenziato né sanzionato con la sospensione dal servizio in quanto mancherebbe la proporzionalità della sanzione disciplinare.

A dirlo non è la Chiesa bensì la Cassazione che, con Sentenza n. 3416 del 22 febbraio 2016, ha accolto e avvalorato la richiesta di un dipendente che si era rifiutato di essere assegnato dal proprio datore di lavoro al turno domenicale, indicando come motivazione la sua volontà, in quanto cattolico praticante, di partecipare alla Santa Messa domenicale in ossequio all’esercizio del diritto di culto.

Secondo la Cassazione, dunque, il diritto dei dipendenti ad esercitare le proprie pratiche religiose ha particolare valore e va tutelato anche a dispetto dell’organizzazione lavorativa imposta dal datore di lavoro, fermo restando che il dipendente deve aver dimostrato un atteggiamento collaborativo rispetto alla possibilità di recuperare la prestazione lavorativa in un giorno successivo, e deve aver tenuto un comportamento esemplare prima e dopo la condotta contestata.

Nel caso di specie, infatti, il lavoratore si era offerto di compensare l’assenza dal turno domenicale lavorando nel suo giorno di riposo, ed inoltre, in tutta la durata del rapporto di lavoro, non aveva mai ricevuto sanzioni disciplinari, dimostrando di essere una risorsa affidabile e rispettosa delle direttive aziendali.

Tenendo inoltre conto che la presunta insubordinazione era maturata in un contesto caratterizzato da un’iniziativa sindacale già in corso con richiesta da parte del dipendente di non essere assegnato al turno domenicale per motivi religiosi, i giudici della Cassazione hanno ritenuto sproporzionata l’irrogazione delle predette sanzioni disciplinari.

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