divorzio-in-comune-coniuge-sostituto-delegatoSepararsi e dirsi addio è sempre più semplice: non solo si può arrivare davanti al Sindaco senza bisogno di avvocati né giudici, ma da oggi si può persino delegare una terza persona (un parente, un conoscente o lo stesso avvocato) a presentarsi al posto proprio in Comune per firmare l’accordo di divorzio.

Insomma, niente di più indolore per chi vuole chiudere con il passato evitando persino di guardarlo in faccia.

Naturalmente – chiarisce il Tribunale di Milano con una recente sentenza – la procura speciale al delegato è ammessa solo in presenza di determinate condizioni, individuabili nelle caratteristiche stesse dell’unione giunta al capolinea.

In primo luogo, è importante che dal matrimonio non siano nati figli e che non vi siano interessi legati al trasferimento di immobili. In secondo luogo, le parti devo aver raggiunto un’intesa su tutti gli aspetti della separazione, da quelli patrimoniali legati al mantenimento a quelli personali attinenti la sfera affettivo-relazionale.

Dunque, nei casi espressamente previsti dalla legge, chi ottiene la procura speciale ha piena facoltà di svolgere, in sostituzione del soggetto rappresentato, tutte le funzioni ed attività che quest’ultimo avrebbe posto in essere, se presente, per far cessare gli effetti civili del suo matrimonio. Né l’ufficiale di stato civile può rifiutarsi di procedere alla lettura dell’atto consensuale in caso di mancanza di uno dei due coniugi, premesso che lo stesso abbia delegato un terzo a rappresentarli, e senza che l’assenza del coniuge precluda in nessun modo il buon esito del procedimento.

In materia di accordi ex articolo 12 della legge 132 del 2014, dinanzi all’ufficiale di stato civile i coniugi – così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa.

I giudici del Tribunale di Milano hanno motivato la sentenza adducendo dei semplici motivi di “logica”. Se è vero che la nuova procedura di separazione o divorzio davanti al Sindaco è nata per snellire la burocrazia e, soprattutto, per lasciare fuori dai Tribunali quelle cause che non presentano particolari nodi da sciogliere, a maggior ragione in questi casi diventa superflua persino la presenza delle parti. D’altronde, se ricorrere alle vie alternative al Tribunale significasse non poter usufruire degli strumenti propri del Tribunale, quali appunto la procura speciale, si finirebbe per disincentivare, anziché favorire, l’accesso alle procedure semplificate.

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