caduta-calcinacci-condominio-paga-amministratoreNovità importanti riguardano l’amministrazione condominiale. Se il condominio non si impegna a garantire l’incolumità delle persone attraverso lavori di manutenzione del palazzo, nel caso specifico della facciata, è l’amministratore a dover pagare i danni, soprattutto quando sussistono situazioni di pericolo. A sancirlo è una sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato da un amministratore condominiale condannato prima dal Giudice di Pace, poi dal Giudice Monocratico del Tribunale.

Per i giudici, l’amministratore di condominio, in quanto titolare di una posizione di controllo e di garanzia, avrebbe l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso procedendo a lavori di manutenzione laddove l’edificio condominiale fosse così malmesso da comportare il pericolo di caduta di calcinacci o di parte del rivestimento della facciata, e pertanto è giusto addebitargli negligenza, imprudenza ed imperizia a causa della violazione di norme cautelari di condotta la cui osservanza era concretamente esigibile. A nulla è valsa la difesa dell’amministratore, che sosteneva di ritenersi subordinato alle delibere assembleari che segnalassero un pericolo tale da dover ricorrere ad un intervento di urgenza. Secondo gli ermellini è nel potere dell’amministratore, proprio per la posizione di garanzia ope legis di cui gode, compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni dell’assemblea. Pertanto viene ritenuto responsabile per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’incolumità pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l’eventuale evento dannoso che è derivato dalla situazione di pericolo riferita alla scarsa o dativa manutenzione dell’immobile.

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